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Sez. 1, Sentenza n. 12849 del 19/12/1997 (Rv. 511041 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Responsabilità contrattuale - Risarcimento per ritardo nell'adempimento - Prova del ritardo - Onere a carico dell'attore.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511041-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento, il ritardo dedotto a sostegno della domanda deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova grava, pertanto, sull'attore che lo deduce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)