Sez. 1, Sentenza n. 12849 del 19/12/1997 (Rv. 511041 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Responsabilità contrattuale - Risarcimento per ritardo nell'adempimento - Prova del ritardo - Onere a carico dell'attore.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento, il ritardo dedotto a sostegno della domanda deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova grava, pertanto, sull'attore che lo deduce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)