Sez. 2, Sentenza n. 447 del 23/01/1982 (Rv. 418151 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - POTERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI APPELLO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - POTERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI APPELLO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'Esercizio del potere di sostituzione dell'istruttore della causa, conferito al Presidente del tribunale o della Corte di appello dall'art. 174 cod. proc. civ., non è censurabile con ricorso per Cassazione non potendosi assoggettare a Sindacato di legittimità la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l'iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell'immutabilità dell'istruttore. (Conf 6158/79, mass n 402873; (Conf 1285/79, mass n 397531; (Conf 1037/76, mass n 375702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)