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Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 12/11/1982 (Rv. 423735 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - DEL G.I. SENZA LA RICORRENZA DEI CASI DI ASSOLUTO IMPEDIMENTO O DI GRAVI ESIGENZE DI SERVIZIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423735-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - DEL G.I. SENZA LA RICORRENZA DEI CASI DI ASSOLUTO IMPEDIMENTO O DI GRAVI ESIGENZE DI SERVIZIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La sostituzione del giudice istruttore non attiene all'istituto della Costituzione del giudice, disciplinato dall'art. 158 cod. proc. civ.: ne consegue che, qualora essa venga disposta senza la osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174 cod. proc. civ., si determina soltanto un'irregolarità, che riveste un carattere organizzativo meramente interno, e per la quale la legge non commina alcuna nullità; tale irregolarità non è perciò deducibile come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 3465/82, mass n 421448; (Conf 447/82, mass n 418151; (Conf 1285/79, mass n 397531).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)