Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 13/04/1989 (Rv. 462484 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DI UN TERZO - IMPIEGO DI DENARO DEL FALLITO - REVOCATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DI UN TERZO - IMPIEGO DI DENARO DEL FALLITO - REVOCATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora il curatore dimostri che un terzo, nel pagare in "periodo sospetto" un debito del fallito, abbia impiegato denaro di questi, su suo incarico o comunque con il suo assenso (nella specie, consegnando assegni circolari emessi con prelievo dalla provvista di conto corrente del debitore), tale pagamento resta assoggettato a revocatoria, ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, non rilevando la convinzione dello stesso in ordine alla utilizzazione da parte del "solvens" di denaro proprio, atteso che l'atto medesimo viene ad incidere direttamente sul patrimonio del fallito, in violazione delle regole della "par condicio", e che tali regole non subiscono limitazioni od eccezioni per stati soggettivi di buona fede, diversi da quelli attinenti alla situazione di dissesto del debitore. (V 5488/82, mass n 423260; (V 4534/79, mass n 401035).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)