Sez. L, Sentenza n. 688 del 13/02/1978 (Rv. 390030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RESIDUA PRESTAZIONE - INUTILIZZABILITA O UTILIZZABILITA CON MAGGIORI ONERI E SPESE - RIFIUTO DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RESIDUA PRESTAZIONE - INUTILIZZABILITA O UTILIZZABILITA CON MAGGIORI ONERI E SPESE - RIFIUTO DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*
Qualora, a seguito dell'attuazione di uno sciopero cosiddetto 'a singhiozzò (nella specie, della durata di un'ora per ciascuno dei tre turni di lavoro), la residua prestazione, offerta negli intervalli dal lavoratore, non sia piu utilizzabile, in relazione all'obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell'impresa, ovvero possa essere utilizzata solo attraverso l'assunzione di maggiori oneri e spese (quali quelle inerenti alla sospensione e riattivazione della produzione od al mantenimento in funzione degli impianti a vuoto), il lavoratore medesimo si rende inadempiente allo Obbligo di collaborare nell'impresa secondo diligenza, correttezza e buona fede, cosicche legittimamente il datore di lavoro puo rifiutare quella prestazione, e non corrispondere la relativa retribuzione. (V 2433/74, mass n 370833).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)