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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22446 del 04/11/2016 (Rv. 641680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Contestazione di una parte sul riparto delle spese di CTU - Pagamento integrale di tali spese ad opera dell'altra parte - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641680-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, sicchè non è configurabile quando, pendente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, la parte opposta corrisponda l'intero importo di quest'ultimo, atteso che, in caso di pagamento valido ed efficace in favore del creditore, il coobbligato solidale può proporre l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., e, di conseguenza, permane l'interesse dell'opponente all'annullamento del suddetto decreto che abbia posto illegittimamente a suo carico, in tale qualità, il liquidato compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)