Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 27/06/1975 (Rv. 376464 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DI DANNO EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI REGRESSO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DI DANNO EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI REGRESSO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Il coobbligato solidale, in tanto puo proporre l'Azione di regresso ai sensi dell'art 1299 cod civ, in quanto abbia gia effettuato un pagamento valido ed efficace che, da un lato, giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente l'ammontare della propria quota e, dall'altro, assicuri ai condebitori escussi l'Estinzione della obbligazione nei loro confronti. Pertanto, qualora si tratti di obbligazione solidale al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2055 cod civ, la prescrizione dell'Azione di regresso decorre dallo avvenuto pagamento e non gia dal giorno dell'evento dannoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)