Sez. L, Sentenza n. 16785 del 08/11/2003 (Rv. 567978 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso che tali presupposti ricorressero in presenza di verbali di conciliazione redatti in epoca di molto anteriore al ricorso per cassazione, valutando inoltre la mancanza di dichiarazioni successive attestanti la volontà di rinunciare al giudizio in corso, nonché la mancanza, negli stessi verbali di conciliazione, di un espresso riferimento all'emolumento controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)