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Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 15/10/1976 (Rv. 382226 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE ESEGUITE DA UN CONDOMINO - DANNI ARRECATI A PARTI IMMOBILIARI DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI ALTRI CONDOMINI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO CONDOMINO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE AD UN APPALTATORE SCELTO SENZA COLPA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382226-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE ESEGUITE DA UN CONDOMINO - DANNI ARRECATI A PARTI IMMOBILIARI DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI ALTRI CONDOMINI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO CONDOMINO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE AD UN APPALTATORE SCELTO SENZA COLPA - IRRILEVANZA.*

In regime di condominio negli edifici ciascun condomino e obbligato, propter rem, a non eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprieta, opere che rechino danno a parti immobiliari di proprieta esclusiva di altri condomini. Verificandosi tale ipotesi di danno, la responsabilita del condomino obbligato non e esclusa dalla sola circostanza dell'aver egli affidato quelle opere ad un appaltatore, scelto senza colpa, il quale le abbia eseguite in regime di autonomia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)