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Sez. 2, Sentenza n. 11717 del 24/11/1997 (Rv. 510289 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE | Opere eseguite da un condomino - Danni conseguenti - Arrecati a parti dell'edificio di proprietà di altro condomino o a parti comuni dell'edificio in uso ad altro condomino in forza di regolamento contrattuale - Responsabilità - Sussistenza - Affidamento delle opere ad un appaltatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510289-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE

In regime di condominio negli edifici, ciascun condomino è obbligato, "propter rem", a non eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, opere arrecanti pregiudizio agli immobili di proprietà esclusiva di altri condomini, ovvero alle parti comuni dell'edificio concesse in uso, in forza di regolamento contrattuale, ad altro condomino, ed è, pertanto, responsabile dei danni conseguenti a dette opere, senza che possa assumere rilevanza l'affidamento delle stesse ad un appaltatore che le abbia, a sua volta, eseguite in regime di autonomia. (Nella specie la S.C., enunciando il suindicato principio di diritto, ha riformato la sentenza del giudice di merito di rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da un condomino nei confronti di altro condomino che, nel corso dell'estate, aveva iniziato lavori di sistemazione dei locali di sua proprietà occupando un cortile condominiale - concesso in uso al primo, giusta clausola del regolamento di condominio, per l'esercizio di un'attività di bar - e protraendo la durata di tali lavori ben oltre il termine ultimo pattuito tra l'impresa appaltatrice, il titolare dell'esercizio commerciale e l'amministratore di condominio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)