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Sez. 3 - , Sentenza n. 9237 del 20/05/2020 (Rv. 657782 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi convenzionali di mora – Violazione del tasso soglia - Art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Nullità - Estensione dell'invalidità alla pattuizione degli interessi corrispettivi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657782-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)