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Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010 (Rv. 614576 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Errore del giudice nella determinazione delle spese vive - Rimedi - Correzione o revocazione del provvedimento.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614576-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)