Sez. 2, Sentenza n. 12982 del 23/11/1999 (Rv. 531413 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Errori od omissioni emendabili tramite la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 e ss. cod.proc.civ. - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
In materia di spese giudiziali, il ricorso per cassazione può investire solo gli errori della pronuncia che si risolvano in un vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, non già in quelli consistenti in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della pronuncia. In tal caso la parte interessata deve infatti avvalersi della procedura di correzione degli errori materiali ex art.287 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)