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Sez. 2, Sentenza n. 3714 del 19/04/1994 (Rv. 486273 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - In genere | Aree tra loro confinanti - Pluralità di soggetti singolarmente proprietari in via esclusiva di ciascuna area - Accorpamento delle aree e realizzazione su di esse di una costruzione unitariamente concepita - Proprietà esclusiva di ciascun proprietario delle singole aree - Estensione - Opere e strutture poste inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Configurabilità - Spese di manutenzione e di esercizio - Obbligo di spese di contribuzione dei singoli proprietari - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486273-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - In genere

Allorquando più soggetti, singolarmente proprietari in via esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare su tali aree accorpate una costruzione, sia pure concepita e progettata in modo unitario, ciascuno di essi diventa proprietario, parimenti in via esclusiva per il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.), della parte di edificio che viene ad insistere in proiezione verticale sull'area a lui appartenente (sempre che non intervengano delle convenzioni, rivestite della forma scritta "ad substantiam" a norma dell'art. 1350 cod. civ., atte a modificare la situazione giuridica prodottasi per effetto dell'indicato principio), con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste al servizio dell'intero fabbricato, (es. scale, androne, impianto di riscaldamento etc.) rientrano per accessione, in tutto o in parte a seconda della loro collocazione, nella proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro "dominus soli", salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, che comporta l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)