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Sez. 2, Sentenza n. 4881 del 26/04/1993 (Rv. 482042 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - In genere | Edifici vicini ed autonomi insistenti su area appartenente, fin dal momento della costruzione, ai proprietari di uno solo degli immobili - Cose oggettivamente e stabilmente destinate al servizio degli immobili - Presunzione di comunione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482042-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - In genere

La presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio condominiale, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., deve ritenersi applicabile, per analogia, anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti edifici, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario (od ai proprietari) di uno solo degli immobili; in simili ipotesi, però, la presunzione è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone pro indiviso - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati e o con il contributo economico dei proprietari degli altri edifici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)