Sez. 1, Sentenza n. 9534 del 15/09/1993 (Rv. 483757 - 01)
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Fidejussione "omnibus" prestate per debiti discendenti da operazioni bancarie anche future - Art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Applicabilità ai contratti stipulati precedentemente - Esclusione.
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali
In tema di fidejussione "omnibus", prestata per i debiti discendenti da operazioni bancarie anche future, l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale, modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., esige la fissazione dell'importo massimo garantito, ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad opporre la propria liberazione per il caso di crediti concessi nonostante la conoscenza di sopravvenute difficoltà economiche dell'obbligato principale, non è invocabile per negare la validità di contratti in precedenza stipulati e per disconoscere i diritti in forza di essi già insorti, trattandosi di norma che non ha la funzione di interpretare autenticamente le suddette disposizioni del codice civile (come si evince dal fatto che queste vengono riformulate con l'aggiunta di ulteriori precetti, la cui operatività è peraltro differita, ai sensi dell'art. 11 della citata legge, a centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge stessa), ma ha portata innovativa, e, pertanto, in difetto di espressa previsione di retroattività, non può incidere su posizioni pregresse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)