Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 26/01/2006 (Rv. 587844 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Modifica dell'art. 1956 cod. civ. "ex lege" n. 154 del 1992 mediante introduzione di un secondo comma - Contratti fideiussori pendente - Clausola conforme al primo comma della stessa norma - Operatività della norma imperativa del secondo comma - Limiti - Effetti già prodotti dalla clausola convenzionale - Insussistenza - Effetti da prodursi - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Relativamente ai rapporti di fideiussione per obbligazioni future la cui durata era in corso alla data di efficacia della norma del secondo comma dell'art. 1956 cod. civ., aggiunta dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992, in virtù della corretta applicazione dell'art. 11, primo comma delle preleggi detta norma, mentre non comporta la nullità sopravvenuta fin dalla nascita del rapporto contrattuale della clausola di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi del primo comma dell'art. 1956, ove ne ricorrano i presupposti, con la conseguenza che la clausola, dovendo ritenersi valida ed efficace fino al momento dell'entrata in vigore del suddetto secondo comma, è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore riguardo alle obbligazioni principali sorte prima di quel momento, viceversa, determina la nullità sopravvenuta, con effetto da quel momento ed in forza dell'applicazione dell'art. 1339 cod. civ., della clausola convenzionale stessa, con la conseguenza che l'esclusione della liberazione del fideiussore da tale clausola disposta, ove ricorrano i presupposti del citato primo comma, non può trovare giustificazione in essa, riguardo ad obbligazioni principali che siano sorte soltanto dopo quel momento.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 com. 1, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)