diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 14/08/1997 (Rv. 506776 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Debiti discendenti da operazione bancarie anche future - Fideiussione "omnibus" - Disciplina ex art. 10 legge n. 154 del 1992 - Natura innovativa - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506776-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

In tema di fideiussione "omnibus" prestata per i debiti discendenti da operazioni bancarie, anche future, l'art. 10 legge 17 febbraio 1992 n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., prescrivendo la fissazione dell'importo massimo garantito ed escludendo la possibilità di preventiva rinuncia da parte del fideiussore ad opporre la propria liberazione per il caso di crediti concessi nonostante la conoscenza di sopravvenute difficoltà economiche del debitore principale, ha introdotto una normativa che opera solo "de futuro", lasciando inalterata la disciplina dei rapporti preesistenti, con esclusione di ogni retroattività, non avendo il citato art. 10, carattere interpretativo, ma innovativo delle richiamate norme del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 07/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 07/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)