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Sez. 1, Sentenza n. 5724 del 25/05/1995 (Rv. 492416 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE | Debitore "surrogato" - Clausola compromissoria per la devoluzione della controversia ad arbitri - Stipulazione - Opponibilità di tale clausola al creditore agente in surrogatoria - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492416-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE

Qualora un creditore agisca in surrogatoria, in relazione a controversia per la quale il debitore "surrogato" abbia stipulato una clausola compromissoria per la devoluzione della stessa ad arbitri, siffatta clausola sarà opponibile al creditore surrogante (artt. 2900 cod. civ. e 81 cod. proc. civ.) solo nel caso in cui l'arbitrato in questione abbia natura rituale, perché, nella diversa ipotesi di arbitrato irrituale, la natura fiduciaria e strettamente personale della designazione degli arbitri e il contenuto del mandato ad essi affidato (anche dispositivo del diritto sostanziale) precludono l'opponibilità dell'indicate clausole compromissorie al creditore surrogante, il quale, pertanto, è legittimato a proporre, ricorrendone i presupposti, l'azione giudiziaria in sostituzione del proprio debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)