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Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 27/06/1977 (Rv. 386414 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PREVEDENTE IL DEFERIMENTO AD ARBITRATO IRRITUALE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INERZIA D'UNA PARTE DI TALE CONTRATTO NEL PROMOVIMENTO DELLA PRONUNCIA ARBITRALE - POTERE DEL CREDITORE DELLA PARTE DI AGIRE IN SURROGATORIA PER IL PROMOVIMENTO DELL'ARBITRATO - ESCLUSIONE - AZIONE SURROGATORIA ESPERIBILE.*
Stato
decisa il 1977-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386414-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PREVEDENTE IL DEFERIMENTO AD ARBITRATO IRRITUALE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INERZIA D'UNA PARTE DI TALE CONTRATTO NEL PROMOVIMENTO DELLA PRONUNCIA ARBITRALE - POTERE DEL CREDITORE DELLA PARTE DI AGIRE IN SURROGATORIA PER IL PROMOVIMENTO DELL'ARBITRATO - ESCLUSIONE - AZIONE SURROGATORIA ESPERIBILE.*

Qualora le parti di un contratto devolvano ad arbitrato irrituale la soluzione delle controversie inerenti all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto medesimo, il creditore di una di dette parti, di fronte all'inerzia del proprio debitore nell'Esercizio dei diritti derivanti da quel rapporto, non ha facolta di sostituirsi a quest'ultimo nel promuovere la pronuncia arbitrale, la quale postula il conferimento di un mandato a transigere di natura strettamente personale e fiduciaria, ma puo far valere gli indicati diritti, stante l'inoperativita della clausola compromissoria per inattivita dei contraenti, agendo giudizialmente in via surrogatoria, nel concorso delle condizioni e dei requisiti di cui all'art 2900 cod civ. (V 2017/71, mass n 352652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)