Sez. L, Sentenza n. 1612 del 04/03/1983 (Rv. 426451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PRETESE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI SALARIALI - PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DI TERMINI DI DECADENZA PER IL LORO ESERCIZIO - CLAUSOLE RELATIVE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PRETESE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI SALARIALI - PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DI TERMINI DI DECADENZA PER IL LORO ESERCIZIO - CLAUSOLE RELATIVE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Le clausole del contratto collettivo che subordinano a termini di decadenza l'Esercizio delle pretese aventi ad oggetto prestazioni salariali, fuori dell'ipotesi di contrasto con norme imperative (nel qual caso la nullità delle singole clausole non importa la nullità dell'intero contratto, sostituendosi ad esse la norma imperativa violata), sono valide sempreché il termine decadenziale fissato sia, per la sua congruità, tale da non rendere eccessivamente difficile al lavoratore l'Esercizio del suo diritto, ciò che è incontestabile quando il termine contrattuale previsto sia pari o superiore a quello stabilito dall'art. 2113 cod. civ. (V 150/74, Corte costituzionale; (V 77/74, Corte costituzionale; (V 174/72, Corte costituzionale; (V 63/66, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)