Sez. L, Sentenza n. 4893 del 03/10/1984 (Rv. 436793 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - DECADENZA PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'INQUADRAMENTO IN UN TERMINE INFERIORE A SEI MESI - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO RELATIVA - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - DECADENZA PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'INQUADRAMENTO IN UN TERMINE INFERIORE A SEI MESI - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO RELATIVA - NULLITÀ.*
Le clausole di contratti collettivi (nella specie l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL) che sanciscano la decadenza del lavoratore dal diritto di ottenere, in difformità dell'inquadramento effettivamente riconosciutogli, la qualifica corrispondente alle mansioni svolte, nel caso di mancata impugnazione di tale inquadramento in un termine inferiore a sei mesi, sono nulle, sia per contrasto con l'art. 2965 cod. civ., in quanto un termine di siffatta entità, risultando minore di quello fissato dall'art. 2113 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973) per l'impugnazione di rinunzie e transazioni in materia di diritti indisponibili del lavoratore, ha l'effetto di rendere eccessivamente difficile l'Esercizio del diritto suddetto, sia per contrasto con l'inderogabile disposto dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), inteso a garantire il diritto stesso. (V 4657/83, mass n 429543; (V 1612/83, mass n 426451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)