Sez. 1, Sentenza n. 502 del 26/01/1982 (Rv. 418204 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
L'assegno di divorzio può essere preteso solo dopo che sia intervenuto il titolo costitutivo, e cioè lo scioglimento del matrimonio, di modo che esso decorre non già dalla proposizione della domanda o dalla pronunzia della sentenza, ma dalla data del passaggio in giudicato di quest'ultima. (V 3712/80, mass n 407567).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)