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Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 27/01/2005 (Rv. 578840 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Autovettura priva di targa e parzialmente demolita - Collocazione su area pubblica - Infrazione all'art. 14, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 - Configurabilità - Utilizzo del veicolo per fini diversi dalla circolazione - Insussistenza sotto il profilo soggettivo della qualità di rifiuto - Esclusione - Fondamento - Interpretazione autentica ex art. 14. D.L. n. 138 del 2002.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578840-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

La collocazione di autovettura parzialmente demolita e priva di targa sul suolo pubblico integra gli estremi dell'infrazione prevista dall'art. 14 e punita dall'art.50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 posto che, ai sensi dell'art. 7, comma primo, lettera l) dello stesso decreto, sono considerati rifiuti speciali "i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti".Più in particolare, la eventuale scelta del detentore di mantenere il veicolo per sfruttarlo a fini diversi dalla circolazione (nella specie come deposito di attrezzi e parti di ricambio, ecc.) non vale a escludere che egli si sia "disfatto" del bene e, quindi, l'attribuzione a quest'ultimo della qualifica di rifiuto speciale, dacché la interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all'art. 6, comma primo, lettera a), del D.Lgs. cit. fornita dall'art. 14, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002 n.178, ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.Lgs. n. 22/1997", ed ha escluso l'esistenza dell'intenzione di disfarsi solo nell'ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente", ovvero "dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C)".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)