Sez. 1, Sentenza n. 7962 del 18/04/2005 (Rv. 580675 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Violazioni amministrative - Art. 52, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Nozione di rifiuto - Intenzione di riutilizzazione della sostanza - Rilevanza - Esclusione - Limite.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di violazione dell'obbligo di procedere alla registrazione dei rifiuti sull'apposito registro di carico e scarico (art. 52, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997), per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero che il predetto abbia l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non sia necessario alcun trattamento dei residui, sicchè la sostanza può essere immediatamente utilizzata come materia prima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)