Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1997 Cc. (dep. 03/07/1997) Rv. 208367 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE | Revoca o sostituzione della misura cautelare - Parere del p.m. - Termine di due giorni per esprimerlo - Momento di decorrenza - Individuazione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE
Il quarto comma dell'art. 172 cod. proc. pen., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, è applicabile anche al termine di due giorni nel quale, ai sensi dell'art. 299, comma 3 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve esprimere il proprio parere circa la richiesta di revoca o sostituzione delle misure coercitive o interdittive; il predetto art. 172, che costituisce disposizione di carattere generale, infatti, espressamente esclude - <<salvo che la legge disponga altrimenti>> - che possano configurarsi fattispecie derogatorie in via meramente interpretativa al di là dei casi esplicitamente contemplati dal dettato normativo. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che all'indicato termine di due giorni possa applicarsi la disposizione derogatoria contenuta nell'art. 297 cod. proc. pen. in tema di decorrenza degli effetti delle misure cautelari, fissata dalla legge al momento della notifica dell'ordinanza che le dispone ovvero da quello della cattura, dell'arresto o del fermo)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)