Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 07/04/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201477 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata della misura: computo - In genere | Decorrenza - Deroga al principio per cui "dies a quo non computatur" - Esclusione - "Ratio".
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata della misura: computo - In genere
Il disposto di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p., secondo cui "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto e del fermo", non costituisce deroga al principio generale stabilito dall'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo cui nel termine non si computa il "dies a quo", dovendosi piuttosto ritenere che il legislatore, con la norma anzidetta, abbia solo inteso individuare, in modo da non dare adito a incertezze, gli eventi cui si deve fare riferimento ai fini della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)