Sez. 1, Sentenza n. 354 del 22/01/1998 Cc. (dep. 28/02/1998) Rv. 209851 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Decorrenza degli effetti dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - Carattere derogatorio della norma rispetto alla regola generale della non computabilità del "dies a quo" - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE
Dall'esistenza e dalla formulazione dell'art.297, comma 1, c.p.p., il quale (riproducendo analoga disposizione contenuta nell'art.271, comma 1, del codice abrogato), stabilisce che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo", si desume che il legislatore, nel dettare tale norma, ha inteso introdurre una deroga alla disciplina generale in materia di computo dei termini, quale risultante dagli artt.14, comma secondo, cod.pen., e 172, comma 4, c.p.p., nella parte in cui essa prevede la regola della non computabilità del "dies a quo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)