Sez. 1, Sentenza n. 4563 del 15/04/1992 (Rv. 476792 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve | Appalti di opere eseguite dalle FF.SS. - Appaltatore - Onere delle riserve - Sistema - Applicabilità - Cosiddetti fatti continuativi - Riserva - Iscrizione - Onere - Termine - Decorrenza.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve
Il sistema dell'onere delle riserve, nell'esecuzione di appalti di opere pubbliche, trova conferma per gli appalti di opere eseguite dalle FF.SS., nell'art. 41 del capitolato generale per dette opere approvato con delibera del consiglio d'amministrazione del 9 aprile 1909 e nell'art. 14 del capitolato generale approvato il 3 maggio - 14 luglio 1922, a norma dei quali deve ritenersi cogente per l'appaltatore l'onere di iscrivere le sue riserve nel termine di cinque giorni. Tale termine vale anche rispetto ai cosiddetti fatti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della media diligenza e della buona fede, da parte dell' appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)