Sez. 1, Sentenza n. 6443 del 17/03/2009 (Rv. 607197 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appalti pubblici - Opere eseguite dalle Ferrovie dello Stato - Tempestiva iscrizione della riserva - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Decorrenza del termine - Individuazione - Criteri.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalti di opere pubbliche, l'onere della riserva trova applicazione anche per le opere eseguite dalle Ferrovie dello Stato, secondo i capitolati generali approvati il 9 aprile 1909 e il 3 maggio - 14 luglio 1922, a norma dei quali deve ritenersi cogente per l'appaltatore l'onere di iscrivere la sua riserva nel termine di cinque giorni. Tale termine decorre dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si verifica obiettivamente la denunciata diversità della situazione di fatto rispetto a quella programmata, a prescindere sia dai suoi ulteriori sviluppi nel prosieguo e dalla previsione della sua ripetitività, del suo permanere o venir meno, sia dall'apprezzamento da parte dell'appaltatore della potenzialità dannosa e delle conseguenze lesive dell'evento, ciò anche in presenza dei cosiddetti fatti lesivi produttivi di danno continuativo, con la conseguenza che, ove non sussistano elementi o dati sufficienti, come può accadere soprattutto per gli eventi prodotti da una serie causale di non immediata percezione, l'onere di apporre la riserva non può considerarsi attuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)