Sez. 1, Sentenza n. 746 del 24/01/1997 (Rv. 502014 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Iscrizione di tempestiva riserva - Onere dell'appaltatore - Fatti continuativi da iscrivere - Inclusione - Tempestività delle riserve - Sussistenza - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sè sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 89, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)