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Sez. 2, Sentenza n. 2943 del 12/10/1962 (Rv. 254366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - ESISTENTI PRESSO TERZI- DECORRENZA DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1962-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - ESISTENTI PRESSO TERZI- DECORRENZA DEL TERMINE.*

Il significato del termine 'trovatì, usato dal legislatore nella formulazione della ipotesi revocatoria di cui all'art 395 n 3 cod proc civ, e quello di 'recuperò, contenuto nel secondo comma dell'art 398 stesso codice, non puo essere inteso nel senso della acquisizione della materiale disponibilita dei documenti da parte di colui che intende avvalersene al detto fine. Il motivo che giustifica la domanda di revocazione nell'ipotesi anzidetta, infatti, non consiste nella sola impossibilita materiale, da parte del soccombente, di produrre i documenti predetti prima della sentenza revocanda, ma nella dimostrata impossibilita di esibizione dovuta ad incolpevole ignoranza della loro esistenza ovvero del luogo ove si trovavano. Da cio discende che, ai fini del decorso del termine utile per agire in revocazione, ha Rilevanza giuridica, non tanto il momento in cui la parte interessata abbia conseguito la materiale apprensione o la disponibilita dei documenti, quanto quello in cui essa abbia avuto certa notizia della loro esistenza, anche presso un terzo, ufficio o privato. Pertanto, il recupero dei documenti, cui si riferisce la ipotesi prevista dall'art 395 n 3 cod proc civ, deve essere coordinato con le norme che regolano la esibizione delle prove in giudizio, (artt 118 e 210 cod proc civ); Ond'e che la parte, la quale abbia acquisito successivamente alla sentenza la certa scienza della esistenza dei documenti decisivi presso un terzo, viene a trovarsi in una situazione non dissimile, da quella della parte che, avendone la disponibilita, possa senz'altro produrli, e pero legittimamente puo agire in revocazione sopperendo alla indisponibilita col richiedere al giudice l'ordine di esibizione da rivolgersi al terzo possessore. (V 888/61, 1131/60, 2029/58, 2683/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)