Sez. L, Sentenza n. 172 del 17/01/1989 (Rv. 461390 - 01)
IMPUGNAZIONE CIVILE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - INDICAZIONE DELLA PROVA RELATIVA AL GIORNO DEL RINVENIMENTO DEL DOCUMENTO DECISIVO - ESTREMI - PRECEDENTE IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PROVA DIRETTA E PRESUNZIONE - RAPPORTO.*
IMPUGNAZIONE CIVILE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - INDICAZIONE DELLA PROVA RELATIVA AL GIORNO DEL RINVENIMENTO DEL DOCUMENTO DECISIVO - ESTREMI - PRECEDENTE IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PROVA DIRETTA E PRESUNZIONE - RAPPORTO.*
L'indicazione della prova relativa al giorno del rinvenimento del documento decisivo, necessaria, ai sensi dell'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione ex art. 395 n. 3 stesso codice, è adempiuta - nel caso in cui l'istante assume che l'esistenza del documento, da lui prima non conosciuta, gli è stata comunicata da un terzo - con il riferimento al mezzo attuativo di tale comunicazione, attenendo invece ad una fase successiva d'indagine la valutazione della sufficienza degli elementi probatori circa la precedente ignoranza incolpevole del documento. Di tale ignoranza, peraltro, costituendo la stessa un fatto negativo e soggettivo, non può darsi una prova diretta ma soltanto una prova contraria alla presunzione di conoscenza o di ignoranza colpevole eventualmente scaturita dalla provenienza, dalla natura e dalle altre circostanze relative al documento o al contegno delle parti ovvero alle prove positive al riguardo fornite dalla controparte. (V 1128/87, mass n 450692; (V 5914/84, mass n 437492; (V 4269/83, mass n 429196; (V 29/74, mass n 367518; (V 2943/62, mass n 254366; (V 1442/62, mass n 252300).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)