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Sez. 3, Sentenza n. 41051 del 15/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015) Rv. 264976 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione del beneficio alla demolizione delle opere abusive - Applicabilità all'esecutore dei lavori - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264976-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. cit., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)