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Sez. 3 - , Sentenza n. 40513 del 17/05/2019 Ud. (dep. 03/10/2019) Rv. 277163 - 02

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Sentenza di condanna dell'esecutore e del direttore dei lavori - Subordinazione della sospensione condizionale al rispetto dell'ordine di rimessione in pristino - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277163-02

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela del paesaggio, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e del direttore dei lavori per il reato di cui all'art. 181, comma 1 - bis, lett. a), d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto solo il proprietario può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto a tale ordine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)