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Sez. 3, Sentenza n. 20761 del 09/05/2024 Cc. (dep. 27/05/2024) Rv. 286415-01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere e alla rimessione in pristino disposte nei confronti dell’esecutore dei lavori - Illegalità della pena - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286415-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 09/10/2001 num. 380 art. 37, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)