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Sez. 6, Sentenza n. 393 del 24/06/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212910 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione del giudice - Mancanza - Invalidità della richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212910-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

La mancata osservanza della norma dell'art. 414 cod. proc. pen., relativa alla necessità di decreto del g.i.p. per la riapertura delle indagini, non comporta nullità del procedimento, ma determina solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal p.m.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)