Sez. 4, Sentenza n. 37086 del 01/07/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 240965 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Atti non costituenti notizia di reato - Successivo esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti - Autorizzazione del giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Anche nel caso di procedimento iscritto nel registro relativo a fatti non costituenti notizia di reato per cui sia stata richiesta ed ottenuta l'emissione del decreto d'archiviazione, il pubblico ministero, per esercitare l'azione penale in merito agli stessi fatti, deve prima conseguire l'autorizzazione prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., in mancanza della quale l'azione risulta viziata da nullità assoluta e il giudice deve pronunziare sentenza di non doversi procedere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/09/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)