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Sez. 1, Sentenza n. 2161 del 26/10/1970 (Rv. 348303 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - LIMITI - SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE NON AUTORIZZATA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348303-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - LIMITI - SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE NON AUTORIZZATA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*

Al di fuori delle materie fatte salve dall'art 31 della legge fallimentare, il curatore, pur essendo l'organo destinato ad assumere la qualita di parte in tutte le controversie riguardanti il fallimento, non e fornito di capacita processuale generale ed autonoma, ma di capacita che deve essere di volta in volta integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, la Mancanza della quale si risolve nel difetto di legittimazione processuale. Poiche l'autorizzazione stessa e richiesta relativamente a ciascun grado del giudizio, analogo difetto di legittimazione ricorre rispetto all'impugnazione non autorizzata, indipendentemente dalla legittimita della posizione processuale assunta dal curatore nei gradi precorsi. (fattispecie riguardante difetto di autorizzazione a ricorrere per Cassazione, in un giudizio di revocatoria fallimentare).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)