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Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 06/11/1986 Ud. (dep. 18/02/1987) Rv. 175160 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ROGATORIE - IN GENERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - VALIDITÀ IN ITALIA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI INTERROGATORIO DEL COIMPUTATO.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175160-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ROGATORIE - IN GENERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - VALIDITÀ IN ITALIA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI INTERROGATORIO DEL COIMPUTATO.*

Le prove raccolte all'estero sono valide ed ammissibili in un giudizio che si svolga in Italia quando esse siano state legalmente assunte secondo le leggi dello stato in cui furono acquisite e non siano in contrasto con le nostre leggi concernenti l'ordine pubblico. Ne deriva che l'interrogatorio reso dal coimputato all'estero è legittimamente utilizzato dal giudice di merito nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione delle prove, quando non sia stato violato il limite delle nostre norme inderogabili relative all'ordine pubblico, fra le quali rientrano quelle che garantiscono il diritto di difesa. (Conf mass n 164825).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 657, Preleggi art. 27, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)