Sez. 3, Sentenza n. 1233 del 28/01/2003 (Rv. 560037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Caratteri - Proposizione con la citazione dell'azione cambiaria e dell'azione causale - Proposizione nel corso del giudizio di primo grado dell'azione di arricchimento senza causa - Domanda nuova - Configurabilità - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma rispetto sia all'azione cambiaria, sia all'azione causale esercitata con l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, in quanto la prima implica l'allegazione e l'accertamento dell'incremento patrimoniale conseguito dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida, la seconda richiede l'accertamento del possesso del titolo e la qualità di obbligato cambiario del convenuto, la terza postula l'esibizione del titolo, la quale produce l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988, cod. civ. Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova rispetto alle domande fatte valere con l'esercizio dell'azione cambiaria, ovvero dell'azione causale e, conseguentemente, qualora sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di accettazione del contraddittorio, anche se sia stata esercitata "in aggiunta" e non "in sostituzione" delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2041, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)