Sez. 3, Sentenza n. 17440 del 18/11/2003 (Rv. 568256 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di arricchimento senza causa - Novità rispetto alla domanda di adempimento contrattuale - Conseguenze - Inammissibilità della stessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Omesso rilievo della novità da parte del giudice di primo grado - Mancata riproposizione in appello - Formazione del giudicato interno - Riproposizione in cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Il principio per cui la domanda di arricchimento senza causa costituisce domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, il che rende inammissibile la domanda proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va contemperato con il principio del giudicato interno, per cui, se la domanda di arricchimento proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si stata dichiarata prescritta dal giudice di primo grado, che in tal modo l'aveva implicitamente ritenuta ammissibile, e la questione relativa all'ammissibilità della stessa non sia stata espressamente riproposta in appello, la stessa non è ulteriormente deducibile in cassazione, per intervenuta formazione del giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)