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Sez. 1, Sentenza n. 915 del 29/01/1998 (Rv. 512055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512055-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una fattispecie di domanda nuova (preclusa, come tale, ai sensi del disposto dell'art. 184 cod. proc. civ., in assenza di accettazione del contraddittorio), ponendosi le due domande in una relazione di reciproca non fungibilità, e non costituendo ciascuna di esse articolazione di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, attesane la derivazione da diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la identificazione dei quali occorre, cioè, far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)