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Sez. L, Sentenza n. 7535 del 09/07/1993 (Rv. 483065 - 01)

Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in Cassazione | Limiti - Fattispecie relativa a compensazione motivata con riferimento alla non univocità della giurisprudenza.
Stato
decisa il 1993-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483065-01

Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in Cassazione

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee. (Nella specie, involgente la questione del carattere del termine decennale per l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 58 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva motivato la compensazione con riferimento, in particolare, alla non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)