Sez. L, Sentenza n. 12879 del 19/11/1999 (Rv. 531344 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Principio della soccombenza - Portata - Soccombenza reciproca - Effetti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità a meno che a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee - decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)