Sez. U, Sentenza n. 9597 del 15/11/1994 (Rv. 488602 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa a compensazione per giusti motivi ravvisati nella complessità e nella novità delle questioni trattate.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'esistenza di giusti motivi - individuati nella particolare complessità e nella novità delle questioni trattate - per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)