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Sez. 3, Sentenza n. 36605 del 15/02/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 270731 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Distruzione o depauperamento di bellezze naturali - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti - Conseguenze circa l'inizio del decorso del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270731-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO

Il reato di cui all'art. 734 cod. pen., nell'ipotesi di alterazione delle bellezze naturali, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumandosi ed esaurendosi con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché, agli effetti della prescrizione, il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell'opera ovvero con l'attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)