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Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 14/03/1988 (Rv. 458193 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE DI PIÙ CAUSE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DEL CARATTERE AUTONOMO DI CIASCUN PROCEDIMENTO - AI FINI DELLE IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE - PLURALITÀ DI PROCURATORI COSTITUITI NELLE DIVERSE CAUSE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE INCARICATO PER UNA DI ESSE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIVA RIFERIBILITÀ ALLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA PREDETTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1988-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458193-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE DI PIÙ CAUSE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DEL CARATTERE AUTONOMO DI CIASCUN PROCEDIMENTO - AI FINI DELLE IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE - PLURALITÀ DI PROCURATORI COSTITUITI NELLE DIVERSE CAUSE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE INCARICATO PER UNA DI ESSE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIVA RIFERIBILITÀ ALLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA PREDETTA CAUSA.*

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause connesse, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio (ancorché il termine per impugnare non sia identico per tutte) e soltanto ad iniziativa della parte in essa soccombente. Pertanto, ove la parte abbia affidato a procuratori diversi la tutela di propri interessi, differentemente fatti valere per petitum o per causa petendi in separati procedimenti poi riuniti e conclusi in suo sfavore, la notificazione della sentenza, che abbia pronunciato su tali cause, al procuratore incaricato soltanto per una di esse è idonea a far decorrere il termine breve per la impugnazione rispetto alla pronuncia ad essa inerente, non anche rispetto all'altra, la cui definizione non risulta legalmente conosciuta dal relativo procuratore non destinatario della notifica, restando irrilevante la conoscenza che di fatto ne abbia acquisito la parte stessa. (V 750/86, mass n 444294; (V 576/83, mass n 425349; (V 3086/81, mass n 413652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)