Sez. 2, Sentenza n. 9282 del 09/04/2008 (Rv. 602774 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notifica della sentenza a più procuratori costituiti - Decorrenza del termine ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. - Dalla prima notificazione - Giudizio concluso con una pluralità di pronunce parziali - Impugnazioni distinte proposte da procuratori diversi - Riunione delle impugnazioni - Autonomia dei procedimenti - Esclusione - Unicità della domanda ed unicità del giudizio - Procura disgiunta ad ognuno dei procuratori - Conseguenze - Applicazione del principio della decorrenza del termine per impugnare dalla prima notificazione della sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Ai fini dell'accertamento della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, il principio, secondo il quale, in caso di pluralità di procuratori, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima delle notificazioni della sentenza, si applica anche quando vengano proposte due distinte impugnazioni, successivamente riunite, di pronunce parziali emesse nello stesso giudizio, da due diversi procuratori. Tale peculiarità, non muta l'unicità della domanda, con la conseguenza che la parte deve ritenersi rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, nell'unico giudizio, in quanto dalla diversità delle impugnazioni non consegue l'autonomia dei procedimenti riuniti, come nel diverso caso di riunione di cause originariamente separate, per connessione del "petitum" e della "causa petendi" propri di ciascuna di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)