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Sez. L, Sentenza n. 750 del 06/02/1986 (Rv. 444294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DOMANDE DI RILIQUIDAZIONE PROPOSTE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE CON AMPLIAMENTO DELLA SECONDA IN ORDINE AL "QUANTUM" PER EFFETTO DI UNA MAGGIORE BASE DI CALCOLO - RIUNIONE DI CAUSE CONNESSE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SENTENZA RESA IN ORDINE AD ENTRAMBE LE DOMANDE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELL'ATTORE DI UNA SOLTANTO DI DETTE CAUSE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE RISPETTO ALL'ALTRA DELLA MEDESIMA CAUSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DOMANDE DI RILIQUIDAZIONE PROPOSTE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE CON AMPLIAMENTO DELLA SECONDA IN ORDINE AL "QUANTUM" PER EFFETTO DI UNA MAGGIORE BASE DI CALCOLO - RIUNIONE DI CAUSE CONNESSE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SENTENZA RESA IN ORDINE AD ENTRAMBE LE DOMANDE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELL'ATTORE DI UNA SOLTANTO DI DETTE CAUSE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE RISPETTO ALL'ALTRA DELLA MEDESIMA CAUSA - ESCLUSIONE.*

Qualora il lavoratore subordinato proponga, davanti allo stesso giudice, due domande dirette alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, ampliando con la seconda il "quantum" della propria originaria pretesa in relazione al computo di una maggior base di calcolo, la riunione dei rispettivi procedimenti è qualificabile come riunione di cause connesse, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., non come riunione di processi relativi alla stessa causa, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi" dell'una e dell'altra domanda (salva restando la Rilevanza della loro parziale coincidenza ai diversi fini dell'estensione della autorità del giudicato che venga eventualmente a formarsi su una di esse). Pertanto, ove la sentenza, che abbia pronunciato su entrambe dette domande, venga notificata a chi abbia la veste di procuratore dell'attore in ordine soltanto ad uno di detti procedimenti, la notificazione medesima è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione rispetto alla pronuncia inerente a tale procedimento, non anche rispetto all'altra.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)